Facendo riferimento all’ultima nota Prot. n. 222 del 25/01/2022 del Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa dell’USR Toscana, dottor Fabio Pagliazzi, si pubblicano in sintesi le più recenti disposizioni in materia di tracciamenti Covid-19 e attività didattiche in caso di contagi.
- A seguito di segnalazione di caso positivo in ambito scolastico, il DS, secondo il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria, dovrà inviare una comunicazione al DdP via e-mail.
- Il DdP prende in carico i casi secondo l’ordine cronologico di refertazione del tampone.
- In caso di contagio, per la fine dell’isolamento e il conseguente rientro a scuola, è valido anche il tampone antigenico rapido eseguito in farmacia, a condizione che l’esito venga caricato sull’apposita App #insalute, integrata con il sistema informativo regionale, in modo che possa essere automaticamente emesso il relativo provvedimento. Nel caso in cui non venga automaticamente trasmesso il provvedimento di fine isolamento, è possibile rientrare a scuola sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza Regionale n. 2 del 10 gennaio 2022 – allegato A, facendo compilare dai genitori la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000, di cui si allega fac simile già trasmesso dall’USR con nota prot. n. 0000437 del 13/01/2022.
- In presenza di un solo caso di positività, nella classe vengono disposte le seguenti misure: prosecuzione dell’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, a partire dall’ultimo giorno di presenza del caso positivo; si consiglia di evitare il consumo di pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
- In presenza di due casi positivi nella classe, precisando che si considera “secondo caso” una positività emersa entro 10 giorni dall’ultima presenza in classe del primo caso accertato di contagio, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
GRUPPI ATTIVITÀ DIDATTICHE MISURE SANITARIE A) Alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo È sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni, dalla data dell’ultimo giorno di presenza a scuola del secondo caso positivo Quarantena con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo, effettuato nella data indicata sul
provvedimento di quarantena, differenziata a seconda dello stato vaccinaleB) Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo Prosecuzione dell’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, dalla data dell’ultimo di giorno di presenza a scuola del secondo caso positivo. Si consiglia di evitare il consumo di pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri Autosorveglianza - In presenza di almeno tre casi di positività, nella classe vengono disposte le seguenti misure, precisando che si considera “terzo caso” una positività emersa entro 10 giorni dall’ultima presenza in classe del secondo caso accertato di contagio: sospensione da parte del DS dell’attività didattica in presenza per tutti gli studenti. La durata della sospensione sarà di 10 giorni a partire dall’ultimo giorno di presenza del terzo caso (se la positività si verifica tra gli studenti presenti in classe); oppure fino al termine che era già stato stabilito a seguito del secondo caso positivo individuato. Misura sanitaria: non si applicano ulteriori misure rispetto a quanto già predisposto a seguito di individuazione del secondo caso positivo.
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